(CODICE CIVILE-art. 1628)
                             Art. 1628. 
 
                    (Durata minima dell'affitto). 
 
  Se le norme corporative stabiliscono un periodo  minimo  di  durata
del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata
inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.