(CODICE CIVILE-art. 1631)
                             Art. 1631. 
 
                       (Estensione del fondo). 
 
  Per l'affitto a  misura,  oppure  a  corpo  con  indicazione  della
misura, nel caso di eccesso o di difetto  dell'estensione  del  fondo
rispetto alla misura indicata, i  diritti  e  le  obbligazioni  delle
parti sono determinati secondo le  norme  contenute  nel  capo  della
vendita.