(CODICE CIVILE-art. 1633)
                             Art. 1633. 
 
       (Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti). 
 
  Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare
il fitto in proporzione dell'incremento del reddito fondiario che  ne
e' derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o di
enti pubblici, con decorrenza dal tempo in  cui  l'incremento  si  e'
verificato. 
 
  L'affittuario  che  ha  eseguito  i  miglioramenti  ha  diritto   a
un'indennita' corrispondente all'aumento  di  valore  conseguito  dal
fondo e sussistente alla fine  dell'affitto.  L'indennita'  non  puo'
essere   superiore   al   quarto   dell'ammontare   complessivo   del
corrispettivo per l'intera durata dell'affitto. 
 
  Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche  del  locatore,
puo' disporre il pagamento rateale dell'indennita', ordinando, se del
caso, la prestazione di idonee garanzie. Salvo diverso accordo  delle
parti, il pagamento non puo' essere frazionato per un tempo eccedente
i dieci anni.