(CODICE CIVILE-art. 1635)
                             Art. 1635. 
 
      (Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali). 
 
  Se, durante l'affitto convenuto per piu' anni, almeno la meta'  dei
frutti di un anno non ancora  separati  perisce  per  caso  fortuito,
l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto,  salvo  che  la
perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. 
 
  Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti  raccolti,  la
riduzione  e'  determinata  alla  fine  dell'affitto,   eseguito   il
conguaglio con i frutti  raccolti  in  tutti  gli  anni  decorsi.  Il
giudice puo' dispensare provvisoriamente l'affittuario dal  pagamento
di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. 
 
  La riduzione non puo' mai eccedere la meta' del fitto. 
 
  In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario
abbia  conseguiti  o  possa  conseguire  in  relazione  alla  perdita
sofferta. 
 
  Al perimento e' equiparata la mancata produzione dei frutti.