(CODICE CIVILE-art. 1637)
                             Art. 1637. 
 
                     (Accollo di casi fortuiti). 
 
  L'affittuario puo', con patto espresso,  assumere  il  rischio  dei
casi fortuiti ordinari. Sono reputati  tali  i  fortuiti  che,  avuto
riguardo ai luoghi e a ogni  altra  circostanza,  le  parti  potevano
ragionevolmente ritenere probabili. 
 
  E' nullo il patto col quale l'affittuario  si  assoggetta  ai  casi
fortuiti straordinari.