(CODICE CIVILE-art. 1638)
                             Art. 1638. 
 
              (Espropriazione per pubblico interesse). 
 
  In caso di espropriazione per pubblico interesse o  di  occupazione
temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal
locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti  non
percepiti o per il mancato raccolto.