(CODICE CIVILE-art. 1641)
                             Art. 1641. 
 
                           (Scorte vive). 
 
  Quando il bestiame da  lavoro  o  da  allevamento,  costituente  la
dotazione del fondo, e'  stato  in  tutto  o  in  parte  fornito  dal
locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve
le norme corporative o i patti diversi.