(CODICE CIVILE-art. 1644)
                             Art. 1644. 
 
               (Accrescimenti e frutti del bestiame). 
 
  L'affittuario fa suoi i parti e  gli  altri  frutti  del  bestiame,
l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. 
 
  Il  letame  pero'  deve  essere  impiegato   esclusivamente   nella
coltivazione del fondo.