(CODICE CIVILE-art. 1645)
                             Art. 1645. 
 
                     (Riconsegna del bestiame). 
 
  Nel  caso  previsto  dall'art.  1642,  al  termine  del   contratto
l'affittuario deve restituire  bestiame  corrispondente  per  specie,
numero, sesso, qualita', eta' e peso a quello ricevuto.  Se  vi  sono
differenze di qualita' o di quantita' contenute  nei  limiti  in  cui
esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della  coltivazione
del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di  uguale  valore.
Se vi e' eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne e'  fatto
conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al  tempo  della
riconsegna. 
 
  La  disposizione  del  comma  precedente  si  applica   anche   se,
all'inizio  dell'affitto,  l'affittuario  ha  depositato  presso   il
locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame. 
 
  Si applica altresi' la disposizione del terzo comma dell'art. 1640. 
 
  Sono salve le  disposizioni  delle  norme  corporative  e  i  patti
diversi.