(CODICE CIVILE-art. 1647)
                             Art. 1647. 
 
                             (Nozione). 
 
  Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario  coltiva
col lavoro prevalentemente proprio o di persone della  sua  famiglia,
si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non  superi  i
limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono  essere
determinati dalle norme corporative.