(CODICE CIVILE-art. 1648)
                             Art. 1648. 
 
                      (Casi fortuiti ordinari). 
 
  Il   giudice,   con    riguardo    alle    condizioni    economiche
dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per
un caso fortuito  ordinario,  le  cui  conseguenze  l'affittuario  ha
assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la  meta'  dei
frutti del fondo.