(CODICE CIVILE-art. 1650)
                             Art. 1650. 
 
                      (Morte dell'affittuario). 
 
  Nel caso  di  morte  dell'affittuario,  fermo  quanto  e'  disposto
dall'art. 1627, il  locatore  puo'  sostituirsi  immediatamente  agli
eredi nella conduzione del fondo. In tal  caso  egli  ha  diritto  di
prelevare sul raccolto le spese erogate.