(CODICE CIVILE-art. 1651)
                             Art. 1651. 
 
                          (Miglioramenti). 
 
  Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito
miglioramenti di durevole utilita' per il fondo e per la  produzione,
il giudice puo' attribuirgli un'indennita', salvo che i miglioramenti
siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione. 
 
  La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di
ciascun anno agrario nel quale sona stati  eseguiti,  e  l'indennita'
deve essere subito corrisposta. 
 
  La determinazione dell'indennita' e' fatta equamente  dal  giudice,
tenuto conto del  vantaggio  che  puo'  risentire  l'affittuario  per
l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti.  In  ogni  caso
l'indennita' per i miglioramenti di ciascuna annata non  puo'  essere
superiore al quarto del fitto annuo.