Art. 1651. (Miglioramenti). Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito miglioramenti di durevole utilita' per il fondo e per la produzione, il giudice puo' attribuirgli un'indennita', salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione. La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sona stati eseguiti, e l'indennita' deve essere subito corrisposta. La determinazione dell'indennita' e' fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che puo' risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennita' per i miglioramenti di ciascuna annata non puo' essere superiore al quarto del fitto annuo.