(CODICE CIVILE-art. 1652)
                             Art. 1652. 
 
                  (Anticipazioni all'affittuario). 
 
  Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il  locatore
e' tenuto ad anticipargli le sementi e  le  materie  fertilizzanti  e
antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. 
 
  Il credito del locatore produce interessi in misura  corrispondente
al saggio legale.