Art. 1653. (Sostituzione del locatore all'affittuario). Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possano compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, puo' sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilita' dell'art. 1618.