(CODICE CIVILE-art. 1653)
                             Art. 1653. 
 
            (Sostituzione del locatore all'affittuario). 
 
  Qualora, per mancanza di  mezzi  dell'affittuario,  si  verifichino
nella coltivazione  deficienze  tali  che  possano  compromettere  il
raccolto, il locatore, dopo averne  dato  preavviso  all'affittuario,
puo'  sostituirsi  a  lui  nell'esecuzione  dei  lavori  necessari  e
urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate,
e senza pregiudizio dell'applicabilita' dell'art. 1618.