Art. 1029
             Norme applicabili all'Arma dei carabinieri

1.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri continua ad applicarsi
l'articolo  10,  comma  2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
 
          Nota all'art. 1029:
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
          penale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182, e' il seguente:
             «2.  Ai  fini  della  compilazione  della documentazione
          caratteristica   del   personale,  nei  casi  previsti  dai
          rispettivi  ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui e'
          istituita  la  sezione  fornisce  elementi  informativi che
          concorrono alla formazione della valutazione.».