Art. 259. 
 
  I lavoratori addetti  alle  operazioni  di  saldatura  elettrica  e
simili devono essere  forniti  di  guanti  isolanti,  di  schermi  di
protezione per il  viso  e,  quando  sia  necessario  ai  fini  della
sicurezza, di pedane o calzature isolanti. 
  La zona di operazione ogni  qualvolta  sia  possibile  deve  essere
protetta con schermi  di  intercettazione  di  radiazioni  dirette  o
riflesse,  quando  queste  costituiscono  pericolo  per   gli   altri
lavoratori.