(CODICE CIVILE-art. 1655)
                             Art. 1655. 
 
                             (Nozione). 
 
  L'appalto  e'  il  contratto  col  quale  una  parte  assume,   con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio  rischio,
il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo  in
danaro.