(CODICE CIVILE-art. 1657)
                             Art. 1657. 
 
                 (Determinazione del corrispettivo). 
 
  Se le parti non hanno determinato la misura del  corrispettivo  ne'
hanno stabilito il  modo  di  determinarla,  essa  e'  calcolata  con
riferimento alle tariffe  esistenti  o  agli  usi;  in  mancanza,  e'
determinata dal giudice.