(CODICE CIVILE-art. 1659)
                             Art. 1659. 
 
                (Variazioni concordate del progetto). 
 
  L'appaltatore  non  puo'  apportare   variazioni   alle   modalita'
convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. 
 
  L'autorizzazione si deve provare per iscritto. 
 
  Anche   quando   le   modificazioni   sono    state    autorizzate,
l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera  e'  stato  determinato
globalmente, non ha diritto a compenso per le  variazioni  o  per  le
aggiunte, salvo diversa pattuizione.