(CODICE CIVILE-art. 1660)
                             Art. 1660. 
 
                (Variazioni necessarie del progetto). 
 
  Se per  l'esecuzione  dell'opera  a  regola  d'arte  e'  necessario
apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano,  spetta
al  giudice  di  determinare  le  variazioni  da  introdurre   e   le
correlative variazioni del prezzo. 
 
  Se  l'importo  delle  variazioni  supera  il   sesto   del   prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore puo' recedere  dal  contratto  e
puo' ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennita'. 
 
  Se le variazioni sono di  notevole  entita',  il  committente  puo'
recedere  dal  contratto  ed  e'  tenuto  a  corrispondere  un   equo
indennizzo.