(CODICE CIVILE-art. 1662)
                             Art. 1662. 
 
           (Verifica nel corso di esecuzione dell'opera). 
 
  Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei  lavori
e di verificarne a proprie spese lo stato. 
 
  Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione  non
procede secondo le condizioni stabilite  dal  contratto  e  a  regola
d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine entro il quale
l'appaltatore  si  deve  conformare  a  tali  condizioni;   trascorso
inutilmente il termine stabilito, il contratto e' risoluto, salvo  il
diritto del committente al risarcimento del danno.