(CODICE CIVILE-art. 1663)
                             Art. 1663. 
 
                (Denuncia dei difetti della materia). 
 
  L'appaltatore e' tenuto a dare pronto  avviso  al  committente  dei
difetti della materia da questo fornita, se  si  scoprono  nel  corso
dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.