(CODICE CIVILE-art. 1665)
                             Art. 1665. 
 
                 (Verifica e pagamento dell'opera). 
 
  Il committente, prima  di  ricevere  la  consegna,  ha  diritto  di
verificare l'opera compiuta. 
 
  La verifica deve essere fatta dal committente appena  l'appaltatore
lo mette in condizione di poterla eseguire. 
 
  Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore,  il  committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero  non
ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera
accettata. 
 
  Se il committente riceve  senza  riserve  la  consegna  dell'opera,
questa si considera accettata ancorche' non  si  sia  proceduto  alla
verifica. 
 
  Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto
al pagamento  del  corrispettivo  quando  l'opera  e'  accettata  dal
committente.