(CODICE CIVILE-art. 1666)
                             Art. 1666. 
 
             (Verifica e pagamento di singole partite). 
 
  Se si tratta  di  opera  da  eseguire  per  partite,  ciascuno  dei
contraenti puo' chiedere che  la  verifica  avvenga  per  le  singole
partite. In tal caso l'appaltatore puo'  domandare  il  pagamento  in
proporzione dell'opera eseguita. 
 
  Il pagamento fa  presumere  l'accettazione  della  parte  di  opera
pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.