(CODICE CIVILE-art. 1667)
                             Art. 1667. 
 
                  (Difformita' e vizi dell'opera). 
 
  L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e  i  vizi
dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha  accettato
l'opera e le difformita' o i vizi erano da  lui  conosciuti  o  erano
riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala  fede
taciuti dall'appaltatore. 
 
  Il   committente   deve,   a   pena   di   decadenza,    denunziare
all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta  giorni  dalla
scoperta.  La  denunzia  non  e'  necessaria  se   l'appaltatore   ha
riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati. 
 
  L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni  dal  giorno
della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il  pagamento
puo' sempre far valere la garanzia, purche' le difformita' o  i  vizi
siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta  e  prima
che siano decorsi i due anni dalla consegna.