Art. 1668.
(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).
Il committente puo' chiedere che le difformita' o i vizi siano
eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia
proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso
di colpa dell'appaltatore.
Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla
del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo'
chiedere la risoluzione del contratto.