Art. 1669.
(Rovina e difetti di cose immobili).
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per
loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei
confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta
la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.