(CODICE CIVILE-art. 1669)
                             Art. 1669. 
 
                (Rovina e difetti di cose immobili). 
 
  Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate  per
loro natura  a  lunga  durata,  se,  nel  corso  di  dieci  anni  dal
compimento,  l'opera,  per  vizio  del  suolo  o  per  difetto  della
costruzione, rovina in tutto o in  parte,  ovvero  presenta  evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei
confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia  fatta
la denunzia entro un anno dalla scoperta. 
 
  Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.