(CODICE CIVILE-art. 1670)
                             Art. 1670. 
 
                (Responsabilita' dei subappaltatori). 
 
  L'appaltatore,  per   agire   in   regresso   nei   confronti   dei
subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi  la
denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.