(CODICE CIVILE-art. 1671)
                             Art. 1671. 
 
                (Recesso unilaterale dal contratto). 
 
  Il committente puo' recedere  dal  contratto,  anche  se  e'  stata
iniziata l'esecuzione  dell'opera  o  la  prestazione  del  servizio,
purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori
eseguiti e del mancato guadagno.