(CODICE CIVILE-art. 1672)
                             Art. 1672. 
 
             (Impossibilita' di esecuzione dell'opera). 
 
  Se il contratto si  scioglie  perche'  l'esecuzione  dell'opera  e'
divenuta impossibile in conseguenza di una causa  non  imputabile  ad
alcuna delle parti, il committente deve pagare  la  parte  dell'opera
gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del
prezzo pattuito per l'opera intera.