(CODICE CIVILE-art. 1673)
                             Art. 1673. 
 
              (Perimento o deterioramento della cosa). 
 
  Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce
o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima  che
il  committente  sia  in  mora  a  verificarla,  il  perimento  o  il
deterioramento e' a carico  dell'appaltatore,  qualora  questi  abbia
fornito la materia. 
 
  Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente,
il perimento o il deterioramento  dell'opera  e'  a  suo  carico  per
quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico
dell'appaltatore.