(CODICE CIVILE-art. 1674)
                             Art. 1674. 
 
                      (Morte dell'appaltatore). 
 
  Il  contratto  di  appalto   non   si   scioglie   per   la   morte
dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua  persona  sia
stata motivo determinante del contratto. Il committente  puo'  sempre
recedere dal contratto,  se  gli  eredi  dell'appaltatore  non  danno
affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.