(CODICE CIVILE-art. 1675)
                             Art. 1675. 
 
         (Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore). 
 
  Nel caso di scioglimento del contratto per morte  dell'appaltatore,
il committente e' tenuto a pagare agli eredi il  valore  delle  opere
eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e  a  rimborsare  le  spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti  in  cui
le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili. 
 
  Il committente ha diritto  di  domandare  la  consegna,  verso  una
congrua indennita', dei materiali preparati e dei  piani  in  via  di
esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.