(CODICE CIVILE-art. 1676)
                             Art. 1676. 
 
  (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente). 
 
  Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno  dato  la  loro
attivita' per eseguire l'opera o per  prestare  il  servizio  possono
proporre azione diretta contro il committente per  conseguire  quanto
e' loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che  il  committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.