(CODICE CIVILE-art. 1677)
                             Art. 1677. 
 
         (Prestazione continuativa o periodica di servizi). 
 
  Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative  o  periodiche
di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme  di  questo
capo e quelle relative al contratto di somministrazione.