Art. 1032
                        Elementi di giudizio

1. Le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla
base  degli  elementi  risultanti  dalla documentazione personale del
valutando,  tenendo  conto,  per  gli  ufficiali,  della presenza dei
particolari  requisiti  previsti  dall'articolo 1093 e dell'eventuale
frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.
2.  Nelle  valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto  aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorita'
competenti  esprimono  i  giudizi  sull'avanzamento,  basandosi anche
sugli  elementi  risultanti  da uno speciale rapporto informativo del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai
servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3.  Le  autorita' competenti hanno facolta' di interpellare qualunque
superiore  di  grado,  in  servizio,  che  ha  o  che  ha  avuto alle
dipendenze il valutando.
4.  In  ogni  giudizio  di  avanzamento  si  tiene  conto  di tutti i
precedenti di carriera del militare da giudicare.