Art. 260. 
 
  Le parti di pavimento  contornanti  i  forni  di  qualsiasi  specie
devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia,
ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui cio', in
relazione al tipo di  forno  ed  alle  condizioni  di  impianto,  non
costituisca pericolo. 
  Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e  di  manovra  dei
forni, nonche' le relative scale  e  passerelle  di  accesso,  devono
essere costruite con materiali incombustibili.