Art. 260. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui cio', in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.