(CODICE CIVILE-art. 1679)
                             Art. 1679. 
 
                    (Pubblici servizi di linea). 
 
  Coloro che per concessione  amministrativa  esercitano  servizi  di
linea per il trasporto  di  persone  o  di  cose  sono  obbligati  ad
accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi
ordinari dell'impresa, secondo le  condizioni  generali  stabilite  o
autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico. 
 
  I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle  richieste;  in
caso di piu' richieste simultanee, deve essere  preferita  quella  di
percorso maggiore. 
 
  Se  le  condizioni  generali  ammettono  speciali  concessioni,  il
vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque
ne faccia richiesta. 
 
  Salve le speciali concessioni ammesse  dalle  condizioni  generali,
qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme  e'
sostituita la norma delle condizioni generali.