(CODICE CIVILE-art. 1680)
                             Art. 1680. 
 
               (Limiti di applicabilita' delle norme). 
 
  Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti  per
via d'acqua o per via d'aria e a  quelli  ferroviari  e  postali,  in
quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle  leggi
speciali.