Art. 94. 
     Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante 
 
  1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si
tratti di  impresa  individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione  appaltante
ha facolta' di proseguire il rapporto di appalto  con  altra  impresa
che sia costituita mandataria  nei  modi  previsti  dall'articolo  93
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto. 
  2. In caso di fallimento di  una  delle  imprese  mandanti  ovvero,
qualora si tratti  di  un'impresa  individuale,  in  caso  di  morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa
capogruppo, ove non indichi altra  impresa  subentrante  che  sia  in
possesso dei  prescritti  requisiti  di  idoneita',  e'  tenuta  alla
esecuzione, direttamente o a  mezzo  delle  altre  imprese  mandanti,
purche' queste abbiano i  requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
lavori ancora da eseguire.