Art. 95. 
         Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite 
 
  1. L'impresa singola puo' partecipare  alla  gara  qualora  sia  in
possesso dei requisiti economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l'importo  totale  dei  lavori
ovvero  sia  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla   categoria
prevalente e alle categorie scorporabili per  i  singoli  importi.  I
requisiti  relativi  alle  lavorazioni  scorporabili  non   posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con  riferimento  alla
categoria prevalente. 
  2. Per le associazioni temporanee di imprese e per  i  consorzi  di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),  della  Legge
di   tipo   orizzontale,   i   requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando  di  gara  per  le  imprese
singole devono essere posseduti dalla mandataria  o  da  una  impresa
consorziata nelle misure minime del 40%; la restante  percentuale  e'
posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre  imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto  richiesto
all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede
i requisiti in misura maggioritaria. 
  3. Per le associazioni temporanee di imprese e per  i  consorzi  di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),  della  Legge
di   tipo   verticale,    i    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante  possiede  i
requisiti previsti per  l'importo  dei  lavori  della  categoria  che
intende assumere e nella misura indicata  per  l'impresa  singola.  I
requisiti relativi  alle  lavorazioni  scorporabili  non  assunte  da
imprese  mandanti  sono  posseduti  dalla  impresa   mandataria   con
riferimento alla categoria prevalente. 
  4. Se l'impresa singola o le  imprese  che  intendano  riunirsi  in
associazione  temporanea  hanno  i  requisiti  di  cui  al   presente
articolo, possono  associare  altre  imprese  qualificate  anche  per
categorie ed  importi  diversi  da  quelli  richiesti  nel  bando,  a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il  20
per cento dell'importo  complessivo  dei  lavori  e  che  l'ammontare
complessivo delle qualificazioni posseduta  da  ciascuna  sia  almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
  5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre  imprese
riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La  relativa
procura  e'   conferita   al   legale   rappresentante   dell'impresa
capogruppo. Il mandato e' gratuito ed irrevocabile e  la  sua  revoca
per  giusta  causa  non  ha  effetto  nei  confronti  della  stazione
appaltante. 
  6.  Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza   esclusiva,   anche
processuale, delle imprese  mandanti  nei  confronti  della  stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di  qualsiasi  natura
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,  tuttavia,  puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo alle  imprese
mandanti. 
  7. Ai fini del presente regolamento, il  rapporto  di  mandato  non
determina di per se'  organizzazione  o  associazione  delle  imprese
riunite, ognuna delle quali conserva la  propria  autonomia  ai  fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
 
          Note all'art. 95:

            Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed
          e-bis),  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
          modificazioni si veda in note all'articolo 99.