Art. 97 
                     Consorzi stabili di imprese 
 
  1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10,  comma  1,
lettera c), e articolo 12 della  Legge,  hanno  la  facolta'  di  far
eseguire  i  lavori  dai  consorziati  senza  che  cio'   costituisca
subappalto, ferma la responsabilita'  sussidiaria  e  solidale  degli
stessi nei confronti della stazione appaltante. 
  2. I consorzi stabili conseguono la  qualificazione  a  seguito  di
verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole  consorziate
dei corrispondenti requisiti. 
  3. Il conseguimento della qualificazione  da  parte  del  consorzio
stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle  singole
imprese consorziate, ma il  documento  di  qualificazione  di  queste
ultime  deve  riportare  la  segnalazione  di  partecipazione  ad  un
consorzio stabile, nonche' l'indicazione di tutti gli altri  soggetti
partecipanti. 
  4. Per i  primi  cinque  anni  dalla  costituzione  ai  fini  della
partecipazione    del    consorzio    alle    gare    i     requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa
vigente,  posseduti  dalle  singole  imprese   consorziate,   vengono
sommati.  Alle  singole   imprese   consorziate   si   applicano   le
disposizioni previste per  le  imprese  mandanti  dei  raggruppamenti
temporanei di imprese. 
  5. In caso di scioglimento del  consorzio  stabile  ai  consorziati
sono  attribuiti  pro-quota  i   requisiti   economico-finanziari   e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio.  Le  quote  di
assegnazione  devono  tenere  conto  dell'apporto  reso  dai  singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori. 
 
          Note all'art. 97:

            Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere c), della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
          si veda in note all'articolo 99.

             Il  testo dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.  12  (Consorzi stabili), I. Si intendono per consorzi
          stabili  quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei
          requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno
          di   tre   consorziati   che,  con  decisione  assunta  dai
          rispettivi   organi   deliberativi,  abbiano  stabilito  di
          operare  esclusivamente  in  modo congiunto nel settore dei
          lavori  pubblici,  per  un periodo di tempo non inferiore a
          cinque  anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
          impresa.
          2.  Il  regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al
          31  dicembre  1999  dei consorzi stabili all'Albo nazionale
          dei   costruttori.   Il   medesimo  regolamento  stabilisce
          altresi'  le  condizioni  ed  i  limiti  alla  facolta' del
          consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
          consorziati,  fatta salva la responsabilita' solidale degli
          stessi  nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
          stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
          dei  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
          maturati  a  favore  del  consorzio in caso di scioglimento
          dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
          data di costituzione.
          3.  Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le
          norme  per  l'applicazione del sistema di qualificazione di
          cui  al  medesimo  articolo  8  ai  consorzi  stabili  e ai
          partecipanti ai consorzi medesimi.
          4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili,
          le  disposizioni  di  cui al capo II del titolo X del libro
          quinto del codice civile, nonche' l'articolo 18 della legge
          19  marzo  1990,  n.  55,  come modificato dall'articolo 34
          della presente legge.
          5.  E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
          affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei
          consorziati.  In  caso  di  inosservanza di tale divieto si
          applica  l'articolo  353  del  codice penale. E' vietato ai
          singoli  partecipanti  ai  consorzi  stabili costituire tra
          loro  o  con  terzi  consorzi  e associazioni temporanee ai
          sensi  dell'art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis),
          nonche' piu' di un consorzio stabile.
          6.  Tutti  gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1,
          previsti   all'articolo  4  della  parte  I  della  tariffa
          allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131, e successive
          modificazioni,  sono  soggetti  alle  imposte  di registro,
          ipotecarie  e  catastali  in misura fissa. Non e' dovuta la
          tassa  sulle  concessioni  governative posta a carico delle
          societa'  ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del D.L.
          19  dicembre  1984,  n. 853, convertito, con modificazioni,
          dalla   L.   17   febbraio   1985,   n.  17,  e  successive
          modificazioni.
          7.   Le  plusvalenze  derivanti  da  conferimenti  di  beni
          effettuati  negli  enti di cui al comma 1 non sono soggette
          alle imposte sui redditi.
          8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31
          dicembre 1997".