Articolo 162 
                        Principi del bilancio 
 
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio  di  previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno  successivo,
osservando  i  principi  di  unita',  annualita',  universalita'   ed
integrita', veridicita',  pareggio,  finanziario  e  pubblicita'.  La
situazione corrente, come definita al comma 6 del presente  articolo,
non puo' presentare un disavanzo. 
 
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il  totale  delle
spese, salvo le eccezioni di legge. 
 
3. L'unita' temporale  della  gestione  e'  l'anno  finanziario,  che
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;  dopo
tale termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di  entrate  e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 
 
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese  ad
esse connesse. Parimenti tutte le spese  sono  iscritte  in  bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative  entrate.  La
gestione  finanziaria  e'  unica  come  il   relativo   bilancio   di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di  spese  che  non
siano iscritte in bilancio. 
 
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi  di
veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi  riferite  ad  un
adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei  parametri  di
riferimento. 
 
6. Il bilancio di previsione e' deliberato  in  pareggio  finanziario
complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle  spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
obbligazionari non possono  essere  complessivamente  superiori  alle
previsioni di competenza dei primi  tre  titoli  dell'entrata  e  non
possono avere  altra  forma  di  finanziamento,  salva  le  eccezioni
previste per legge. Per le comunita' montane  si  fa  riferimento  ai
primi due titoli delle entrate. 
 
7.  Gli  enti  assicurano  ai  cittadini   ed   agli   organismi   di
partecipazione, di cui all'articolo 8, la  conoscenza  dei  contenuti
significativi e  caratteristici  del  bilancio  annuale  e  dei  suoi
allegati con le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti.