Articolo 162
Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed
integrita', veridicita', pareggio, finanziario e pubblicita'. La
situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo,
non puo' presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle
spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad
esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non
siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di
veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di
riferimento.
6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario
complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non
possono avere altra forma di finanziamento, salva le eccezioni
previste per legge. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi
allegati con le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti.