Articolo 171 
                        Bilancio pluriennale 
 
1. Gli enti locali allegano al  bilancio  annuale  di  previsione  un
bilancio pluriennale di competenza, di durata  pari  a  quello  della
regione di appartenenza e comunque  non  inferiore  a  tre  anni  con
osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso
il principio dell'annualita'. 
 
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei  mezzi  finanziari
che si prevede di destinare per ciascuno degli anni  considerati  sia
alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese  di
investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacita'  di
ricorso alle fonti di finanziamento. 
 
3. Il bilancio pluriennale per la  parte  di  spesa  e'  redatto  per
programmi, titoli, servizi ed  interventi,  ed  indica  per  ciascuno
l'ammontare  delle  spese  correnti  di  gestione  consolidate  e  di
sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonche'
le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per  ognuno
degli anni considerati. 
 
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio  pluriennale,  che  per  il
primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di  competenza,
hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite  agli  impegni  di
spesa, e sono aggiornati annualmente  in  sede  di  approvazione  dei
bilancio di previsione. 
 
5. Con il regolamento  di  cui  all'articolo  160  sono  approvati  i
modelli relativi al bilancio pluriennale.