Art. 71 (R) 
                       Modalita' dei controlli 
 
  1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui  agli
articoli 46 e 47. (R) 
  2.   I   controlli   riguardanti   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo  alla  medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della corrispondenza di  quanto  dichiarato  con  le  risultanze  dei
registri da questa custoditi. (R) 
  3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino
delle irregolarita'  o  delle  omissioni  rilevabili  d'ufficio,  non
costituenti  falsita',  il  funzionario  competente  a  ricevere   la
documentazione da' notizia  all'interessato  di  tale  irregolarita'.
Questi e' tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 
  4.  Qualora  il  controllo   riguardi   dichiarazioni   sostitutive
presentate ai privati  che  vi  consentono  di  cui  all'articolo  2,
l'amministrazione  competente  per   il   rilascio   della   relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, e'  tenuta  a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso  l'uso  di  strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di  quanto  dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)