Art. 107 (L)
                       Ambito di applicazione
         (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

    1.  Sono  soggetti  all'applicazione del presente capo i seguenti
  impianti  relativi  agli  edifici  quale che ne sia la destinazione
  d'uso:
      a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
  di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
  partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia  fornita  dall'ente
  distributore;
      b)  gli  impianti  radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
  antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
      c)  gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
  da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e  di qualsiasi natura o
  specie;
      d)  gli  impianti  idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di
  trattamento,  di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
  degli  edifici  a  partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
  dall'ente distributore;
      e)  gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
  stato  liquido  o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
  punto  di  consegna  del  combustibile  gassoso  fornito  dall'ente
  distributore;
      f)  gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
  di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
      g) gli impianti di protezione antincendio.