Art. 108 (L)
                         Soggetti abilitati
           (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
  e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

    1.   Sono   abilitate   all'installazione,  alla  trasformazione,
  all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti  di  cui
  all'articolo   107   tutte   le   imprese,   singole  o  associate,
  regolarmente  iscritte  nel  registro  delle  ditte di cui al regio
  decreto  20  settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
  integrazioni,  o  nell'albo  provinciale delle imprese artigiane di
  cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
    2.  L'esercizio  delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato
  al   possesso   dei   requisiti   tecnico-professionali,   di   cui
  all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non
  ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al
  medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
    3.  Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di
  cui  al  comma  1,  le  imprese  in possesso di attestazione per le
  relative   categorie   rilasciata  da  una  Societa'  organismo  di
  attestazione  (SOA),  debitamente  autorizzata ai sensi del decreto
  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
    4.  Possono  effettuare  il  collaudo ed accertare la conformita'
  alla  normativa  vigente  degli  impianti  di cui all'articolo 107,
  comma   1,   lettera  f),  i  professionisti  iscritti  negli  albi
  professionali,  inseriti  negli  appositi  elenchi  della camera di
  commercio,    industria,   artigianato   e   agricoltura,   formati
  annualmente  secondo  quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.