Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
                    Progettazione degli impianti
                 (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

    1.  Per  l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
  impianti  di  cui  ai  commi  1,  lettere  a), b), c), e) e g), e 2
  dell'articolo  107  e'  obbligatoria  la  redazione del progetto da
  parte   di   professionisti,  iscritti  negli  albi  professionali,
  nell'ambito delle rispettive competenze.
    2.   La   redazione   del   progetto   per   l'installazione,  la
  trasformazione  e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e'
  obbligatoria  al  di  sopra  dei  limiti  dimensionali indicati nel
  regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
    3.  Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso
  lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.