Art. 111 (R)
                  Misure di semplificazione per il
                 collaudo degli impianti installati

    1.  Nel  caso in cui la normativa vigente richieda il certificato
  di  collaudo  degli impianti installati il committente e' esonerato
  dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
  commi  1,  lettere  a),  b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se,
  prima  dell'inizio  dei  lavori,  dichiari  di volere effettuare il
  collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.
    2.  Il  collaudo  degli impianti puo' essere effettuato a cura di
  professionisti  abilitati,  non  intervenuti  in  alcun  modo nella
  progettazione,   direzione   ed   esecuzione  dell'opera,  i  quali
  attestano  che  i  lavori  realizzati  sono  conformi  ai  progetti
  approvati  e  alla  normativa vigente in materia. In questo caso la
  certificazione  redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura
  del direttore dei lavori.
    3.  Resta  salvo  il  potere  dell'amministrazione  di  procedere
  all'effettuazione  dei controlli successivi e di applicare, in caso
  di   falsita'   delle  attestazioni,  le  sanzioni  previste  dalla
  normativa vigente.